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Obbligo di progetto
» Ai sensi del D.P.R. 447/91 art. 4, la progettazione dell' impianto elettrico risulta essere obbligatoria da parte di un professionista iscritto ad un Albo professionale nell' ambito delle rispettive competenze, nei seguenti casi:
Unitą abitative con superficie totale superiore a 400 mq (anche su piu' livelli);
Alimentazione dei servizi condominiali con potenza installata superiore a 6 kW (ascensore e/o autoclave e/o centrale termica inclusi);
Locali commerciali, industriali o destinati al terziario con superficie totale superiore a 200 mq (uffici, negozi, scuole, capannoni industriali, ecc.);
Locali ad uso medico (ambulatori medici o veterinari, laboratori dentistici, beauty center, ecc.);
Impianti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione (cucine, distributori di carburante, ecc.);
Centrali termiche con potenzialitą superiore a 35 kW (30000 kcal);
Autorimesse con capacitą di parcamento superiore a 9 veicoli o con pił di nove box che non si affacciano su spazio a cielo aperto;
Lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza superiore a 1200VA.
» Il progetto dell' impianto elettrico risulta inoltre essere un documento fondamentale da depositare presso gli uffici comunali per l' ottenimento della concessione edilizia o del certificato di abitabilitą/agibilitą.
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